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Differenza Taxi e Noleggio con conducente: un approccio normativo

 

Vediamo di analizzare le differenze tra il servizio taxi e servizio noleggio con conducente partendo dal dettato normativo.

Occorre premettere che la legge quadro ha subito recenti modifiche apportate dalla legge L. N. 12/2019


Ma cosa differenzia gli autoservizi pubblici non di linea da quelli di linea?


Partiamo dall’Art.1 che definisce Autoservizi pubblici non di linea


1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.


Sintetizzando itali sono i servizi il cui fine è quello di provvedere al trasporto collettivo o individuale di persone con funzione di

- Complementare

- Integrativa

rispetto ai servizi sopraddetti.


La peculiarità sta nel fatto che il servizio viene prestato

- A richiesta del trasportato

- Senza il carattere della continuità o periodicità

- Non vi sono itinerari fissi da rispettare ma variabili volta per volta


Le caratteristiche del Servizio Taxi

 

Articolo 2 Servizio di Taxi

1. Il servizio di Taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale.

2. All’interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l’inosservanza di tale obbligo.

3 Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di Taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell’autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

3-bis. È consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi

integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.



I dati caratterizzanti del servizio Taxi da estrapolare dall’articolo sono:


- Trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone

- L’utenza a cui si rivolge è una utenza indifferenziata

- Lo stazionamento avviene in luogo pubblico

- Le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti

- Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale

- Il viaggio concordato potrà avere qualsiasi destinazione

- La prestazione è obbligatoria, qualora il servizio sia svolto all’interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1


Il "taxista " è titolare di LICENZA

 

 

 

Caratteristiche del Noleggio con Conducente


Passando al Noleggio con conducente l’art. 3 ha subito una profonda rivisitazione, accentuando la territorialità del servizio.


Il "NOLEGGIATORE" è titolare di AUTORIZZAZIONE

 

Articolo 3

Servizio di Noleggio con Conducente

 

1. Il servizio di Noleggio con Conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici.

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. E’ possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l’autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull’intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa.


Per quanto attiene lanalisi del presente articolo e dello svolgimento dellattività alla luce della nuova sentenza della Corte costituzionale - la sentenza 56/2020 (Accedi alla sentenza) con cui la Corte ritiene sproporzionato e gravoso lobbligo di rientro in rimessa dopo ogni servizio, CONTATTACI PER RICEVERE LA NOSTRA CONSULENZA

 



 

 

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